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Bonus fiscale per dispositivi di protezione e sanificazione ambienti di lavoro

nti di lavoro, includendovi anche quelle sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Il bonus prevede un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute al fine di evitare il contagio da “Coronavirus”. Il credito spetta fino a un massimo di 20.000 euro e nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, rispetto di tale limite potrebbe essere garantito da un riparto di fondi tra gli aventi diritto, rischiando però di ridurre sensibilmente l’incentivo spettante a ciascuno, laddove le richieste dovessero superare di molto le risorse finanziarie stanziate.

Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito.